Ordinanza Protez. Civile per eventi meteorologici 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni in provincia di Alessandria
Avviso ai clienti degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d’Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d’Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in provincia di Alessandria.
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022 proroga gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 23 dicembre 2021 verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, di Belforte Monferrato, di Bosco Marengo, di Capriata d'Orba, di Casaleggio Boiro, di Cartosio, di Cassinelle, di Cremolino, di Fresonara, di Lerma, di Melazzo, di Molare, di Morbello, di Mornese, di Ovada, di Ponzone, di Predosa, di Rocca Grimalda, di Sezzadio, di Silvano d'Orba, di Strevi e di Tagliolo Monferrato, in Provincia di Alessandria. I Clienti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno la facoltà di richiedere sospensione delle rate dei mutui, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (21 dicembre 2023), optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La sospensione è a titolo gratuito, non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione e, pertanto, comporterà un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 15 marzo 2023 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti il danno subito, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione dell’intera rata: in tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati alla banca (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativamente e limitatamente alle rate sospese. L’importo sospeso sarà restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate o un nuovo finanziamento è possibile rivolgersi al proprio Family Banker.