Avviso ai titolari di mutui colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia
In conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2024 è prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza.
I Clienti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono chiedere, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (7 agosto 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La sospensione è a titolo gratuito, non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione e, pertanto, comporterà un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2024 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti il danno subito, optando tra:
(1) sospensione della sola quota capitale: la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
(2) sospensione dell’intera rata: in tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati alla banca (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativamente e limitatamente alle rate sospese.
L’importo sospeso sarà restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate o un nuovo finanziamento è possibile rivolgersi al proprio Family Banker.