Avviso ai titolari di mutui colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. 

In conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, che dal giorno 17 settembre 2024 hanno interessato il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, e visto quanto disposto dall’Ordinanza della Protezione Civile del 21 settembre 2024 n. 1.100, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 27 settembre 2024,  i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono chiedere, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (21 settembre 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 

La sospensione è a titolo gratuito, non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. 

La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione e, pertanto, comporterà un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.  

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2024 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti il danno subito, optando tra: 

(1) sospensione della sola quota capitale: la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie; 

(2) sospensione dell’intera rata: in tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati alla banca (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativamente e limitatamente alle rate sospese.

L’importo sospeso sarà restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate o un nuovo finanziamento è possibile rivolgersi al proprio Family Banker. 

Risparmio, anche energetico

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