Avviso ai titolari di mutui colpiti delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno interessato il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.

 

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024, ha prorogato lo stato di emergenza per ulteriori dodici nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna di Forlì Cesena e di Rimini per gli eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, possono chiedere, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (20 marzo 2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La sospensione è a titolo gratuito, non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione e, pertanto, comporterà un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 15 luglio 2024 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti il danno subito, optando tra:

  1. sospensione della sola quota capitale: la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
  2. sospensione dell’intera rata: in tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati alla banca (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativamente e limitatamente alle rate sospese. L’importo sospeso sarà restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate o un nuovo finanziamento è possibile rivolgersi al proprio Family Banker.


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