Proroga dello stato di emergenza nei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, colpiti dall’evento sismico del giorno 26 dicembre 2018.
A seguito dell’approvazione della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, art. 17-bis, è stata disposta un'ulteriore proroga, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2024, del termine dello stato di emergenza disposto in conseguenza dell’evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito i Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania.
Il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui (optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale), relativi agli edifici sgombrati ovvero alla gestione delle attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, può essere quindi prorogato fino all’agibilità o all’abitabilità degli immobili di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
Vista la proroga potranno essere presentate nuove domande di sospensione entro il 30 Giugno 2024 (per la sospensione della rata) accompagnate da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti il danno subito.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. Ai fini della ripresa del pagamento delle rate del finanziamento si effettuerà poi un ricalcolo del piano di ammortamento in precedenza pattuito tenendo conto del debito residuo (in sola quota capitale) risultante alla data del pagamento dell’ultima rata corrisposta. Le rate così ricalcolate saranno sempre comprensive di una parte in quota capitale e di una parte in quota interessi calcolate secondo i termini e le modalità previste nella richiesta di finanziamento. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativamente e limitatamente alle rate sospese. L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate o un nuovo finanziamento è possibile rivolgersi al proprio Family Banker.