Sisma centro Italia - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito le regioni del Centro Italia nel 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria)
Il comma 419 della Legge 30/12/2023 n° 213 modifica l’art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) interessati dagli eventi sismici del 2016.
I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 15 marzo 2024.
In tale sede il cliente potrà scegliere tra la sospensione dell’intera rata o quella della sola quota capitale.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
Ai fini della ripresa del pagamento delle rate del finanziamento si effettuerà poi un ricalcolo del piano di ammortamento in precedenza pattuito tenendo conto del debito residuo in quota capitale e interessi maturati durante il periodo di sospensione. Le rate così ricalcolate saranno sempre comprensive di una parte in quota capitale e di una parte in quota interessi calcolate secondo i termini e le modalità previste nella richiesta di finanziamento.
Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativamente e limitatamente alle rate sospese.
L’importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi ulteriori rispetto agli interessi pattuiti.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate o un nuovo finanziamento, è possibile rivolgersi al proprio Family Banker.