In pillole
- Che tu sia un correntista, un investitore o più genericamente un consumatore, il recesso dal servizio acquistato è un tuo diritto. Ad alcune condizioni.
- Per quanto riguarda il conto corrente, puoi sempre recedere senza penali, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni
- Attenzione però: la comunicazione va fatta per iscritto e non potrai mandarla con una semplice e-mail.
Hai messo mano al portafoglio e hai acquistato un prodotto: uno smartphone, un tablet, un personal computer, una console per videogiochi; oppure l’acquisto riguarda uno strumento finanziario e un servizio di gestione del portafoglio. Sul momento ti è sembrata una buona idea. Poi però, per qualche ragione, ci hai ripensato. Che si fa, visto che i soldi ormai li hai spesi o – se hai effettuato l’acquisto con un finanziamento – oramai l’impegno lo hai assunto?
Niente paura: tra i molti diritti riconosciuti ai consumatori c’è il “diritto di recesso” o, appunto, “diritto di ripensamento” che ti consente di tornare sui tuoi passi, seppure a determinate condizioni. Il diritto di recesso non vale solo per gli acquisti di cui ti sei pentito. Puoi esercitarlo anche se hai aperto un conto corrente e, per qualsiasi ragione che non sei tenuto a precisare, decidi di chiuderlo.
Partiamo da quest’ultima ipotesi.
Diritto di recesso per i correntisti
Del diritto al recesso del correntista ci parlano sia l’articolo 120 bis del Testo Unico Bancario, sia l’articolo 1855 del Codice Civile. Il TUB ci dice che “il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese”. Ma precisa che “il CICR (il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) individua alcuni casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi richiesti in occasione del recesso”. Insomma, non sono previste penali.
Quanto alle tempistiche del recesso, a definirle è l’articolo del Codice Civile, secondo cui “se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni”.
L’estinzione può essere richiesta dall’intestatario del conto – se il conto è cointestato la richiesta dovrà essere firmata da tutti gli intestatari.
Come chiedere il recesso?
La comunicazione va fatta per iscritto e consegnata:
- Direttamente in banca;
- Trasmettendola per posta ordinaria, raccomandata A/R o PEC alla filiale presso la quale il conto è acceso;
- Tramite una diversa banca presso la quale il cliente ha già – o intende aprire – un altro conto corrente. Questa modalità è regolata dalla legge sulla trasferibilità dei servizi di pagamento (articolo 126 Testo Unico Bancario)
Gli eventuali interessi passivi e i bolli saranno dovuti fino alla data di estinzione del conto, così come continueranno maturare fino alla chiusura anche gli interessi attivi.
Diritto di recesso: vale anche per gli investitori
Il diritto di recesso è previsto anche nel caso in cui tu abbia sottoscritto contratti relativi al collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali. Qui a sancirlo è l’articolo 30, comma 6 e 7, del TUF (il Testo Unico della Finanza), in base al quale l’investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese, al consulente finanziario o all’intermediario (entro un termine di sette giorni, nel caso di collocamento fuori sede). Questa possibilità deve essere indicata nei moduli o formulari che ti vengono consegnati al momento della sottoscrizione.
Il diritto di recesso dei consumatori: cosa sapere?
Allargando lo sguardo, il diritto di recesso vale naturalmente anche per il settore dei consumi in generale: è disciplinato dall’articolo 52 del Codice del Consumo, introdotto con il decreto legislativo 206/20051, che contiene il riassetto della normativa a tutela del consumatore. L’articolo 52 ci dice che “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali”.
C’è quindi un numero che devi assolutamente tenere a mente, ed è appunto il 14: tanti sono i giorni a disposizione per ripensarci e rimandare indietro la merce o rinunciare all’erogazione del servizio. Il Codice del Consumo ci dice anche che il periodo di recesso di quattordici giorni si può estendere a 30 se:
- i contratti sono conclusi “nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore”;
- i contratti sono conclusi nell’ambito di “escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori”.
C’è poi l’eventualità che il professionista non informi il consumatore sull’esistenza del diritto di recesso: in tal caso, il termine è esteso a ben un anno, a partire dalla fine del periodo di recesso iniziale. Se il professionista dà le dovute informazioni entro i fatidici dodici mesi, il conteggio parte dal momento in cui il consumatore riceve le info.
Un diritto per il consumatore, per il correntista e per l’investitore
Ricapitolando: il recesso è uno dei diritti riconosciuti ai consumatori – una categoria ampia che comprende anche correntisti e investitori, pur con le dovute differenze – a cui è legittimamente consentito avere un ripensamento su un contratto sottoscritto per l’acquisizione di un bene o di un servizio.
Esistono però vincoli e condizioni, e conoscerli è importante per poter procedere con sicurezza alla corretta restituzione della merce acquistata o all’interruzione del servizio sottoscritto.
Fonti consultate
- https://www.curaituoisoldi.it/diritto-di-recesso/?t=
- https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/diritti-del-consumatore/diritto-di-recesso
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206
- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1855&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=231&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2
- https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf?language_id=1
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