Fondo Gasparrini

Fondo Gasparrini – Sospensione rate mutuo prima casa

L’accesso al “Fondo Gasparrini” consente ai titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa di richiedere al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà e fino al 31/12/2023, la sospensione del pagamento dell’intera rata per un periodo massimo di 18 mesi e il rimborso del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione secondo le modalità di calcolo previste da Consap.

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto sostegni bis”), a decorrere dal giorno 26 maggio 2021, le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa potranno nuovamente accedere ai benefici del fondo entro il 31 dicembre 2021, essendo estesa la validità dell’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.

Inoltre, per l’accesso al Fondo:

  • non è più obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
  • sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400.000 euro (la soglia precedente era 250.000 euro);
  • i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
  • non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo; qualora il mutuo abbia già usufruito di una sospensione e il rimborso non sia ripreso da almeno 3 mesi, è possibile accedere alla sospensione, ma per una durata decurtata del periodo di sospensione già usufruito. I mutui per i quali è in essere una sospensione rilasciata autonomamente dalla banca sono considerati in regolare ammortamento;
  • i mutui possono essere già in ammortamento; sino al 9 aprile 2022, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi;
  • almeno uno dei cointestatari del mutuo deve rientrare in una di queste situazioni:

1. Perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
2. Perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del Codice di procedura civile), da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
3. Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
4. Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
5. Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro;
6. Riduzione del fatturato superiore al 33% registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (in caso di lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti).

In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la durata della sospensione massima che puoi richiedere è:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi.
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi.
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione dell’intera rata (capitale più interessi) per un finanziamento a tasso variabile.

• Sospensione richiesta: totale (capitale + interessi)
• importo originario: 285.000,00 euro
• data di stipula: 20.12.2019
• durata: 30 anni
• periodicità delle rate: mensili con scadenza fine mese
• ammortamento: francese
• tipologia di tasso: variabile (euribor 3 mesi)
• spread concordato: 1,95%
• Tasso annuo nominale: 1,95% ipotizzando che rimanga lo stesso per tutta la durata del finanziamento.
• rate pagate: 5
• rate da pagare: 355
• capitale residuo: 283.247,61 euro
• periodo sospensione: domanda presentata nel mese di giugno (sospensione per 6 rate dal 1 luglio al 1 dicembre).

Gli interessi che maturano nei 6 mesi di sospensione del rimborso di capitale sono calcolati mensilmente sul capitale residuo – di ammontare pari a 283.247,61 euro – al tasso contrattuale.

Gli interessi che maturano nei 6 mesi di sospensione del pagamento delle rate di finanziamento sono di 2.761,62 euro, di cui il 50% saranno a carico del Fondo Consap pari a 1.380,81 euro mentre il restante 50% a carico del mutuatario.

Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire ulteriori 1.380,81 euro a partire dalla rata successiva al termine della sospensione (rata in scadenza al 1/1/2021) per tutta la durata residua del finanziamento: tutte le singole rate saranno pertanto maggiorate di 3,87 euro e il piano di ammortamento si allungherà terminando pertanto 6 mesi dopo la scadenza originariamente prevista.

Come procedere per la richiesta (a cura del cliente)

1. Scarica il modulo “Sospensione rate mutuo prima casa” previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessario per inoltrare la richiesta di sospensione e compilalo in ogni sua parte;
2. Verifica e raccogli la documentazione da produrre assieme al modulo di richiesta sospensione;
3. Invia il modulo di richiesta di sospensione e tutta la documentazione obbligatoria all'indirizzo e-mail: mutuicuraitalia@mediolanum.it
N.B: Verranno accolte dalla Banca ed inviate al Fondo per la valutazione, solo ed esclusivamente le richieste di sospensione presentate complete di tutta la documentazione a supporto.

Tempistiche di Gestione delle richieste:

Dopo aver inviato un’e-mail alla casella mutuicuraitalia@mediolanum.it verrai avvisato da una ricevuta di ritorno che ti informa della presa in carico della richiesta di sospensione rate.

Banca Mediolanum ti terrà sempre aggiornato, tramite e-mail, in relazione a:

  • anomalie sulla compilazione o sulla mancanza di requisiti della domanda di sospensione;
  • inserimento della domanda sul Portale Consap, successivamente alla nostra verifica e conferma di sospensione del piano salvo diniego da parte di Consap che perverrà entro 20 giorni dalla presentazione;
  • eventuale conferma di diniego da parte di Consap con annullamento della sospensione già operata sul piano in fase di caricamento della domanda.

Secondo quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), come convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40 - per tutte le richieste di sospensione presentate a partire dal 28 marzo 2020 e sino al 31 dicembre 2021, la banca avvierà la sospensione del suo mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla presentazione della domanda. Consap verificherà la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione e ne darà comunicazione alla Banca entro 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. Nel caso in cui invece dovesse essere comunicato alla Banca un esito negativo dell’istruttoria, la stessa riavvierà l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
Per maggiori informazioni sulle tempistiche è possibile consultare anche il seguente link.

Punti di attenzione per la corretta compilazione del Modulo di richiesta sospensione rate:

  • 1. Il modulo di richiesta predisposto dal MEF va inoltrato nella sua interezza (7 pagine) e possibilmente in un unico PDF;
  • 2. La pagina 7 non va compilata perché "a cura della Banca", ma va comunque sempre inserita;
  • 3. Il Fondo è accessibile solo in caso di richiesta presentata dai Mutuatari (non da altre figure, come ad esempio i Garanti);
  • 4. Il Mutuo deve avere la finalità di Acquisto Abitazione Principale (compreso il caso di acquisto+ristrutturazione, scambio e surroga);
  • 5. In caso di cassa integrazione va compilata la sezione sulla "sospensione del lavoro" o "riduzione dell'orario di lavoro";
  • 6. Il datore di lavoro, nel caso indicato al punto 5 deve specificare anche la durata della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in percentuale;
  • 7. La categoria dell'immobile su cui grava il mutuo per il quale si richiede la sospensione e da riportare a pagina 2 del modulo - sezione A, non può mai essere C;
  • 8. E’ fondamentale riportare tutti i dati presenti in prima pagina; gli unici dati facoltativi sono l'indirizzo e-mail ed il cellulare dei richiedenti.

Punti di attenzione per l'invio di tutta la documentazione necessaria

  • 1. Invia sempre il documento di identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione europea) oppure il passaporto e il permesso di soggiorno (per cittadini extra UE) in corso di validità di tutti gli intestatari del mutuo e degli eventuali eredi subentranti come cointestatari del mutuo;
  • 2. Nei casi di morte dell’intestatario del mutuo e riduzione del fatturato dei lavoratori autonomi e liberi professionisti è sufficiente compilare e sottoscrivere solo il modello di domanda e la lettera integrativa alla sospensione, non serve inviare altri documenti.
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